giovedì 31 luglio 2008

SEPARAZIONE CONSENSUALE E GRATUITO PATROCINIO (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)

Mi è capitato di sentir dire a qualcuno che l’avvocato contattato per la separazione si è rifiutato di chiedere il patrocinio a spese dello Stato, sostenendo che questo è previsto solo in caso di separazione giudiziale e non anche per la separazione consensuale, e conseguentemente, ha richiesto al separando il pagamento dell’intero onorario.
Mi sento di dissentire da questa posizione.
La norma contenuta nell’art. 74 comma II del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002), norma che istituisce il patrocinio, afferma che “è assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.”
E la separazione consensuale rientra appunto tra gli affari di volontaria giurisdizione.
Il successivo art. 76, inoltre, nel disciplinare le condizioni per l’ammissione, indica che può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.
Questa soglia è aggiornata ogni due anni sulla base degli indici ISTAT.
Per il raggiungimento della soglia, inoltre, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, devono essere sommati al reddito dell’istante, tutti i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia.
Tuttavia, quando la causa verte su diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (e la separazione ne è un classico esempio), si dovrà tenere conto del solo reddito personale.
Mettiamo, quindi, una separazione consensuale in cui il marito gode di un reddito superiore alla soglia e la moglie non lavora (o ha un reddito inferiore alla soglia), il marito dovrà pagare l’onorario al proprio avvocato mentre la moglie potrà fare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato.
Lo stesso varrà se entrambi preferissero farsi difendere da un solo legale. In questo caso l’avvocato farà istanza di ammissione per uno solo dei due per metà dell’onorario, e presenterà metà della parcella all’altro.
Ovviamente sarà bene chiedere preventivamente al difensore se è inserito nell’apposito elenco tenuto dall’Ordine degli Avvocati di appartenenza perchè possa presentare l’istanza di ammissione.

3 commenti:

Miriam ha detto...

Ho letto con molto interesse i post rigurdanti la separazione senza avvocato...mi sono stati molto utili. Grazie!

choku ha detto...

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Unknown ha detto...


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